Il gratuito patrocinio (tecnicamente denominato "patrocinio a spese dello Stato")

Il gratuito patrocinio (tecnicamente denominato "patrocinio a spese dello Stato")

Il gratuito patrocinio (tecnicamente denominato “patrocinio a spese dello Stato”)

è un istituto fondamentale del diritto italiano che garantisce il diritto alla difesa costituzionalmente sancito (Art. 24 della Costituzione). Permette alle persone meno abbienti di essere assistite da un avvocato e di difendersi in giudizio senza dover sostenere le spese legali, che vengono invece coperte dallo Stato.

Ecco le informazioni essenziali aggiornate al 2026:

Il gratuito patrocinio (tecnicamente denominato “patrocinio a spese dello Stato”)

Chi può beneficiarne

Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato:

I cittadini italiani.

Gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Requisito Economico (Reddito)

Il requisito principale per l’ammissione è il reddito familiare.

Soglia di reddito: Per il 2026, il limite massimo di reddito annuo imponibile (calcolato ai fini IRPEF) è di € 18.879,72.

Calcolo del reddito: Si tiene conto del reddito del richiedente e di tutti i conviventi (coniuge, figli, ecc.).

Deroghe: Per il calcolo del reddito, si detrae una quota di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Particolarità: Nelle cause in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi (es. separazione, divorzio, questioni legate ai figli), si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.

Ambito di Applicazione

Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso:

Nel processo civile (separazioni, divorzi, procedure di volontaria giurisdizione, ecc.).

Nel processo penale.

Nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Nota: Non è ammesso per le cause riguardanti cessioni di crediti o ragioni di credito prestate da soggetti terzi.

Come presentare la domanda per il gratuito patrocinio (tecnicamente denominato “patrocinio a spese dello Stato”)

La domanda deve essere presentata dall’interessato o dal difensore (che deve essere iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati del tribunale competente).

Documentazione: È necessario presentare un’istanza sottoscritta dall’interessato, contenente l’autocertificazione dei redditi percepiti e l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito.

Dove: L’istanza va depositata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del tribunale dove si svolge il processo o presso il magistrato davanti al quale pende il giudizio.

Effetti

Una volta accolta l’istanza:

L’avvocato non può richiedere alcun compenso al proprio assistito.

Il richiedente è esonerato dal pagamento delle spese di giustizia (contributo unificato, marche da bollo, diritti di copia, ecc.).

Eventuali richieste di denaro da parte del difensore sono vietate e sanzionate disciplinarmente.

Considerazioni Utili

Verifiche: L’Agenzia delle Entrate può verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione al patrocinio. In caso di false dichiarazioni, sono previste sanzioni penali e la revoca del beneficio con l’obbligo di rifondere allo Stato le spese sostenute.

Scelta dell’avvocato: Hai il diritto di scegliere un avvocato di tua fiducia, purché sia iscritto nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine degli Avvocati. Se non ne conosci nessuno, puoi chiedere all’Ordine di fornirti un elenco.

Consiglio: Se ti trovi in una situazione economica difficile e devi affrontare un contenzioso familiare, contatta subito l’Ordine degli Avvocati del tuo Tribunale di riferimento. L’ufficio dedicato al gratuito patrocinio potrà fornirti la modulistica corretta e darti indicazioni precise sui termini di presentazione.

Hai già individuato un legale a cui vorresti affidare la pratica o hai bisogno di indicazioni su come consultare l’elenco degli avvocati abilitati presso il tuo tribunale?

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