è un meccanismo volto a preservare nel tempo il potere d’acquisto della somma stabilita dal giudice. In Italia, questo aggiornamento non avviene in automatico, ma deve essere espressamente previsto nel titolo esecutivo (sentenza di separazione, divorzio o accordo omologato).
Ecco come funziona l’aggiornamento nel 2026:
Nella quasi totalità dei provvedimenti giudiziari, viene inserita una clausola che stabilisce: “L’assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT per il costo della vita”.
Periodicità: L’adeguamento avviene solitamente su base annuale.
Indice di riferimento: Si utilizza l’indice FOI (Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi), pubblicato mensilmente dall’ISTAT.
Come si calcola l’aggiornamento
L’aggiornamento deve essere calcolato dal coniuge che percepisce l’assegno (il creditore). Il procedimento standard è il seguente:
Individuazione del periodo: Si confronta l’indice ISTAT del mese in cui è stata emessa la sentenza (o dell’ultimo aggiornamento) con quello del mese corrispondente dell’anno successivo.
Calcolo della percentuale: Si applica la variazione percentuale all’importo originario dell’assegno.
Comunicazione: È buona norma comunicare all’altro coniuge il nuovo importo aggiornato e il calcolo effettuato per evitare malintesi o contenziosi.
Tool utile: L’ISTAT mette a disposizione sul proprio sito ufficiale un calcolatore online gratuito (“Rivaluta”) che permette di inserire la cifra iniziale, il periodo di riferimento e ottenere automaticamente l’importo rivalutato.
Cosa succede se l’altro coniuge non si adegua?
Se l’obbligato non applica spontaneamente l’adeguamento ISTAT, il beneficiario ha diritto di richiederlo.
Sollecito: Si consiglia di inviare una richiesta scritta (PEC o raccomandata A/R) con i conteggi dettagliati della rivalutazione non versata.
Recupero degli arretrati: Se la rivalutazione è prevista nel titolo esecutivo, le somme non pagate diventano un vero e proprio debito. È possibile procedere al recupero delle somme maturate e non corrisposte (inclusi gli arretrati degli anni precedenti, entro i limiti della prescrizione quinquennale).
Differenza tra “Adeguamento” e “Modifica”
È fondamentale non confondere l’adeguamento ISTAT con la modifica delle condizioni di separazione/divorzio:
Adeguamento ISTAT: È una procedura tecnica e automatica prevista dalla sentenza per compensare l’inflazione.
Modifica delle condizioni: È una procedura (giudiziale o negoziale) che si attiva solo se ci sono stati cambiamenti sostanziali nelle condizioni economiche o familiari (es. perdita del lavoro, cambio di residenza, nuove esigenze dei figli). La modifica cambia l’importo base dell’assegno, non è un semplice calcolo matematico.
Consigli pratici
Controlla la sentenza: Verifica che nel tuo decreto di separazione o sentenza di divorzio sia presente l’espressa previsione dell’adeguamento ISTAT. Se mancasse (caso raro), non è possibile pretenderlo a meno di non chiedere una modifica formale delle condizioni.
Archivia i conteggi: Mantieni una copia di ogni calcolo effettuato ogni anno. Questo ti servirà come prova documentale nel caso in cui dovessi agire legalmente per il recupero delle somme.
Consultazione legale: Se l’altro genitore contesta il calcolo o rifiuta sistematicamente l’adeguamento, rivolgiti al tuo avvocato per procedere con una formale messa in mora.
Nota: Sebbene il calcolo ISTAT sia matematico, la corretta applicazione richiede attenzione alle scadenze annuali. In caso di controversie sull’interpretazione della clausola presente nel tuo provvedimento, il consiglio è di sottoporre il testo della sentenza a un legale.
Hai già effettuato il calcolo per l’anno in corso o ti occorre assistenza su come reperire l’indice ISTAT corretto?